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Giovedì 22 Dicembre 2011 15:42
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Ambiente e Territorio /Urbanistica
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Autorizzazione paesaggistica e soggetto obbligato al preavviso di rigetto: Comune e/o Soprintendenza?
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sentenza T.A.R. Puglia - Lecce n. 2082 del 14/12/2011
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Sull'obbligo del preavviso di rigetto in materia di annullamento della autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune da parte della Soprintendenza.
1. Procedimento amministrativo - Preavviso di rigetto - Autorizzazione paesaggistica - Annullamento della Soprintendenza - Necessità - Non sussiste - Ragioni
1. Qualora vi sia specifica attestazione da parte del Comune circa l'avvenuta comunicazione al privato interessato della nota di trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 159 co. 2, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, tale attestazione (in ragione della sua provenienza da un ente pubblico) è da ritenersi attendibile, potendo di conseguenza la Soprintendenza prestarvi legittimo affidamento, sicché l'eventuale vizio di materiale assenza della comunicazione non si trasmette al provvedimento ministeriale (1); solo nella fase procedimentale culminata con la statuizione comunale sulla domanda di autorizzazione paesaggistica può ipotizzarsi l'obbligo del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10 bis, L. 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., e non nel diverso procedimento di secondo grado contemplato dall'art. 159, D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 che coinvolge il rapporto interorganico tra la Soprintendenza e l'autorità locale che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica (2).
(1) T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 4-6-2009 n. 1369.
(2) Ex multis T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 8-7-2010 n. 10165.
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N. 2082/2011 Reg. Prov. Coll.
N. 461 Reg. Ric.
ANNO 2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2010, proposto da:
E. A., rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gaballo, con domicilio eletto presso Paolo Gaballo in Lecce, via Garibaldi, 43;
contro
Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov. Di Le, Br, Ta, Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Lecce, via F.Rubichi 23; Comune di Nardò;
per l'annullamento
del decreto prot. n. 0019824 del 30 novembre 2009, ricevuto in data 9 gennaio 2010, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto, in persona del Soprintendente ad interim, ha annullato il provvedimento di autorizzazione paesaggistica ex art. 159 del D.Lgs. 22/1/2004 n. 42 rilasciato in data 4 novembre 2008 dal Comune di Nardò in relazione ad un progetto di realizzazione di una civile abitazione e di demolizione di un locale deposito costruito abusivamente in località ...omissis..., ove occorra della nota di trasmissione prot. n. 19474/08 del 15 dicembre 2009;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Soprintendenza Per Beni Arche Paes. e Patr. Stor. art. Etnoant. Prov.Di Le,Br,Ta e di Ministero Per i Beni e Le Attività Culturali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Carlo Dibello e uditi per le parti i difensori Gaballo, Pedone.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente - che, in data 22 Maggio 2008, ha presentato al Comune di Nardò un progetto per "la realizzazione di una civile abitazione (villetta su due piani con altezza massima pari a 6,97 metri) e demolizione di un locale deposito realizzato abusivamente" su un terreno di sua proprietà (ubicato in località Pagani, a cinque chilometri di distanza dal centro abitato di Nardò e a tre chilometri dalla località marina di Santa Caterina, interessato da vincolo paesaggistico), distinto in catasto al foglio 123, particella 862 (tipizzato dal vigente P.R.G. come zona B/15, nuclei residenziali con giardini) - impugna il decreto prot. n. 0019824 del 30 Novembre 2009, ricevuto in data 9 Gennaio 2010, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha annullato, ex art. 159 del Decreto Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42, il provvedimento di autorizzazione paesaggistica n. 185 rilasciato in data 4 Novembre 2008 dal Comune di Nardò, in relazione al predetto progetto, nonché (ove occorra) la nota di trasmissione prot. n. 19474/08 del 15 Dicembre 2009 e ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A sostegno dell'impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.
1) Violazione e falsa applicazione art. 7 Legge n. 241/1990 e art. 159 Decreto Lgs. n. 42/2004 - Difetto di motivazione - Difetto di istruttoria - Violazione del principio di leale collaborazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 10 bis Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
3) Eccesso di potere per falsità ed erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e difetto di motivazione - Violazione e falsa applicazione art. 3 Legge n. 241/1990 - Violazione e falsa applicazione artt. 146 e 159 Decreto Lgs. n. 42/2004 - Contraddittorietà ed illogicità dell'azione amministrativa - Disparità di trattamento - Violazione art. 53 N.T.A. del P.R.G. di Nardò - Violazione parere Soprintendenza n. 13688 - Violazione art. 97 Costituzione.
4) Violazione e falsa applicazione D.M. 20 Febbraio 1968 - Violazione e falsa applicazione D.M. 1 Agosto 1985 - Eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erroneità dei presupposti sotto altro profilo.
5) Violazione e falsa applicazione art. 159 terzo comma Decreto Lgs. n. 42/2004.
Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, il ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.
Si è costituita in giudizio per il Ministero resistente l'Avvocatura erariale, depositando memorie difensive con le quali ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso.
Alla pubblica udienza del 26 Gennaio 2011, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Osserva, in primo luogo, il Collegio che non appaiono condivisibili le censure formulate dal ricorrente nel primo, secondo, quarto e quinto dei motivi di gravame.
In proposito, appare sufficiente replicare sinteticamente che: qualora (come nel caso di specie) vi sia specifica attestazione da parte del Comune circa l'avvenuta comunicazione al privato interessato della nota di trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica alla Soprintendenza, ai sensi dell'art. 159 secondo comma del Decreto Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42, tale attestazione (in ragione della sua provenienza da un ente pubblico) è da ritenersi attendibile, potendo di conseguenza la Soprintendenza prestarvi legittimo affidamento, sicchè l'eventuale vizio di materiale assenza della comunicazione non si trasmette al provvedimento ministeriale (T.A.R. Lecce, I Sezione, 4 Giugno 2009 n. 1369); solo nella fase procedimentale culminata con la statuizione comunale sulla domanda di autorizzazione paesaggistica può ipotizzarsi l'obbligo del c.d. preavviso di rigetto ex art. 10-bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm., e non nel diverso procedimento di secondo grado contemplato dall'art. 159 del Decreto Lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42 che coinvolge il rapporto interorganico tra la Soprintendenza e l'autorità locale che ha rilasciato l'autorizzazione paesaggistica (ex multis: T.A.R. Campania Salerno, II Sezione, 8 Luglio 2010 n. 10165); risulta "per tabulas" (ed è ammesso dallo stesso ricorrente) che l'area oggetto del progettato intervento costruttivo è sottoposta a vincolo paesaggistico diretto imposto ai sensi della Legge n. 1497/1939, sicchè non ha rilevanza l'allegato preteso erroneo riferimento contenuto nel provvedimento impugnato al D.M. 20 Febbraio 1968; il decreto di annullamento è stato emesso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa (non ultroneamente) richiesta dalla Soprintendenza intimata.
Il Tribunale ritiene, invece, fondate le doglianze sollevate dalla parte ricorrente nell'ambito del terzo articolato motivo di gravame.
Dalla documentazione versata agli atti di causa emerge, infatti, con evidenza solare, l'esistenza dei vizi di legittimità ivi denunciati, considerata - in primis - l'erroneità del riferimento testuale operato nel decreto impugnato al presidio motivazionale del provvedimento autorizzatorio comunale, che non si è limitato a dire che "l'intervento non contrasta con l'ambiente circostante in rapporto alle aree edificate e non ai peculiari valori paesaggistici", ma ha invece rilevato che: "l'intervento proposto, per la conformazione stilistica semplice e razionale e per i materiali di finitura previsti per le facciate, non contrasta con l'ambiente circostante che risulta diffusamente edificato, né altera i valori paesaggistici ed ambientali del sito".
Inoltre, il decreto di annullamento gravato trascura - del tutto ingiustificatamente - sia il riferimento esplicito contenuto nell'autorizzazione paesaggistica n. 185 del 4 Novembre 2008 al "parere favorevole del Funzionario Tecnico Ing. G. D., integrato come all'art. 3 della L.R. n. 8/1995, espresso in data 11 Luglio 2008, che nel merito non rileva incompatibilità con il paesaggio", sia la circostanza (pure ivi evidenziata) che l'intervento progettato riguarda un'area compresa in un "territorio costruito" (come definito dall'art. 1.03 comma 5.1 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e tipizzata dal vigente P.R.G. del Comune di Nardò come zona B/15 - nuclei residenziali con giardini, in relazione alla quale l'art. 53 delle N.T.A. consente la costruzione e l'ampliamento di immobili con destinazioni residenziali, con un'altezza massima pari a 7,50 metri e con due piani fuori terra, sia il fatto che la predetta disciplina urbanistica è stata ritenuta dalla medesima Soprintendenza, in sede di approvazione del P.R.G., compatibile con la tutela dei vincoli paesaggistici imposti sulla zona.
Infine, dalla documentazione (anche fotografica) esibita in giudizio dalla parte ricorrente, emerge, inoltre, la non veridicità dell'affermazione contenuta nel provvedimento gravato secondo cui la zona in questione sarebbe caratterizzata prevalentemente da "basse costruzioni immerse nel verde" (risultando, invece, presenti in tale zona svariati immobili aventi altezza pari o superiore a quello progettato dal ricorrente).
Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere accolto.
Sussistono validi motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il decreto impugnato.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Â
IL PRESIDENTE
Antonio Cavallari
L'ESTENSORE
Carlo Dibello
IL CONSIGLIERE
Luigi Viola
Â
Depositata in Segreteria il 14 dicembre 2011
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)